In materia di condominio vi è un obbligo in capo all’amministratore di condominio ad aprire un conto corrente per ciascun condominio da questi amministrato ove far confluire le quote versate dai vari proprietari degli appartamenti.

Ciò in quanto le somme non vanno confuse con quelle di proprietà del professionista o di altri condomini. Non è escCiò non esclude, però, che l’amministratore che apra un conto corrente condominiale e dallo stesso distragga somme per scopi personali o per remunerare terzi (ivi compresi anche altri condominii), sia responsabile per il reato di appropriazione indebita.

Ciò che rileva ai fini penali è la violazione del vincolo di destinazione impresso al momento del conferimento. Lo scopo della norma, finalizzata a portare una trasparenza totale nella gestione delle risorse economiche del condominio, finisce anche per agevolare la possibilità di querelare l’amministratore per appropriazione indebita tutte le volte in cui i conti non quadrano. In difetto di una querela presentata dal condominio, anche il singolo condomino può provvedervi in quanto comunque anch’egli è parte lesa seppur nei limiti della propria quota millesimale (Corte d’Appello di Milano del 25 ottobre 2022, n. 3342).

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