Consiglio di Stato, 31 agosto 2017 n. 4150
Non perde l’incentivo per sviluppare attività turistiche, in questo caso per la ristrutturazione di un albergo, l’imprenditore che faccia richiesta dell’agevolazione qualche giorno dopo aver inviato la comunicazione di inizio lavori. Tale comunicazione infatti non significa che le opere siano effettivamente iniziate in quella data.

TAR Lazio, 31 agosto 2017 n. 4478
La carenza di docenti non rientra tra le ragioni che giustificano l’adozione del numero chiuso per l’accesso all’Università.

Consiglio di Stato, 25 agosto 2017 n. 4074
Il diritto di accesso ai documenti non è assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti. Segnatamente, tale rimedio non si sostanzia in un’azione popolare e neppure può tradursi in un controllo generalizzato sulla legittimità dell’azione amministrativa, ma deve essere strumentale alla tutela di un interesse personale di chi lo richiede. La posizione legittimante, anche se non deve assumere necessariamente la consistenza del diritto soggettivo o dell’interesse legittimo, deve essere però giuridicamente tutelata non potendo identificarsi con il generico e indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell’attività amministrativa. L’onere di specificazione dei documenti per i quali si esercita il diritto di accesso non comporta la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi, ma può ritenersi assolto con l’indicazione dell’oggetto e dello scopo cui l’atto è indirizzato, così da mettere l’amministrazione in condizione di comprendere la portata e il contenuto della domanda.

Consiglio di Stato, 25 agosto 2017 n. 4069
L’articolo 159, terzo comma, del Dlgs 22 gennaio 2004 n. 42 (recante il «Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica») dispone che: «la soprintendenza, se ritiene l’autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione». Sulla scorta di tale disposizione, il vaglio della Soprintendenza sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione (o, come nel caso di specie, dall’ente sub-delegato), consiste in un controllo di mera legittimità ‒ ordinariamente limitato ai profili di legittimità dello stesso e, quindi, all’accertamento circa l’assenza di vizi di violazione di legge, eccesso di potere ovvero incompetenza cosiddetta relativa ‒ restando invece precluso alla Soprintendenza di sovrapporre una propria valutazione dei profili paesaggistici a quella già compiuta dall’ente autorizzatore. Tale regime transitorio è oggi venuto meno e, pertanto, il controllo dello Stato sulle autorizzazione paesaggistiche è disciplinato a regime dall’articolo 146, come sostituito dall’articolo 2, comma 1, lettera s), del Dlgs 26 marzo 2008 n. 63, che consente alla Soprintendenza una valutazione di merito amministrativo.

Consiglio di Stato, 24 agosto 2017 n. 4062
In tema di limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli atti di alta amministrazione, va rilevato che l’articolo 14-quater comma 3 della legge n. 241 del 1990 non implica che ove la deliberazione del Consiglio dei ministri contrasti, anche in parte, l’atto di dissenso qualificato, possa prescindere da una motivazione che dia adeguato e congruo conto delle ragioni specifiche per cui gli elementi del giudizio di compatibilità assunti dall’amministrazione dissenziente vanno, in quel concreto caso, diversamente valutati; pertanto il manifestarsi di lacune procedimentali non può che avere riflesso anche sulla ragionevolezza della scelta in concreto operata, profilo quest’ultimo sicuramente ammesso al sindacato giurisdizionale. Tale sindacato, infatti, pur avendo natura estrinseca e formale, può essere esercitato sul corretto esercizio del potere anche con riferimento alla verifica della ricorrenza di un idoneo e sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole.

Consiglio di Stato, 22 agosto 2017 n. 4055
La mancata pronuncia da svista precettiva degli atti di causa non si traduce in errore revocatorio, allorquando la domanda o l’eccezione risulti implicitamente respinta in base a una lettura non formalistica della motivazione della decisione di cui si chiede la revoca.

Consiglio di Stato, 21 agosto 2017 n. 4048
L’omessa presentazione in gara della dichiarazione sostitutiva in ordine all’assenza dei reati ostativi di cui all’articolo 38, comma 2, lettera c), del Dlgs 163/2006, lungi dal rappresentare una «falsa dichiarazione» (di per sé idonea a giustificare l’esclusione del concorrente dalla gara), si configura come «mancanza di una dichiarazione sostitutiva», in quanto tale certamente ammissibile al soccorso istruttorio; pertanto la richiamata omissione non è riconducibile alla nozione di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, [di] difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali” di cui al successivo articolo 46, comma 1-bis (ipotesi in cui la lacuna imputabile al concorrente non ammette il ricorso al «soccorso istruttorio» e comporta ex se l’esclusione dalla gara).

TAR Campania, 11 agosto 2017 n. 4063
È illegittimo il «silenzio» dell’amministrazione comunale sulla diffida presentata dal proprietario del fondo confinante che chiede di dare esecuzione a due ordinanze di demolizione di opere abusive.

Consiglio di Stato, 7 agosto 2017 n. 3947
È corretta l’istanza di accesso fatta via Pec ad Equitalia contenente la semplice richiesta di rilascio di copia delle cartelle esattoriali relative al proprio ruolo, senza dunque produrre ulteriori specificazioni.

Consiglio di Stato, 25 luglio 2017 n. 3673
Anche dopo le modifiche del comma 5 dell’articolo 73 del Dpr n. 309/1990, la revoca della patente di guida resta una conseguenza automatica nei casi di condanna per detenzione o spaccio di stupefacenti anche se la condotta sia qualificabile di lieve entità.

TAR Lombardia, 25 luglio 2017 n. 1671
I Fondi europei per lo sviluppo urbano sostenibile non possono essere riservati esclusivamente ai soggetti pubblici quando la gestione del servizio sia almeno in parte affidata ai privati.

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