Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato l’affermazione di responsabilità del conducente di un’autovettura di grossa cilindrata, sorpreso di notte ubriaco alla guida, la Corte di Cassazione (sentenza 17 luglio 2017, n. 34887) – nell’accogliere la tesi difensiva secondo cui la speciale causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta per non aver provocato l’uomo alcun incidente, per il suo stato di incensuratezza e per il riconoscimento dei doppi benefici di legge -, ha affermato che al fine di valutare l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p., occorre sempre accertare se gli elementi di gravità della condotta concreta siano o meno neutri e comunque prevalenti sugli elementi indicativi della speciale tenuità indicati dalla parte.

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