In tema di responsabilità dei sindaci di società di capitali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza, imposto dall’art. 2407 c.c., non richiede l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano in contrasto con tale dovere, essendo sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità (Cassazione civile, sez. I, ordinanza 3 luglio 2017, n. 16314).

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