Il fallimento di una s.a.s., esteso al socio accomandatario, non può riproporre le domande di nullità, simulazione o inefficacia del trust istituito dal socio accomandatario stesso (che ha vincolato nel fondo in trust un suo immobile alla soddisfazione dei creditori sociali), rigettate con sentenza passata in giudicato, adducendo il fatto sopravvenuto rappresentato dalla circostanza che non si è dato inizio alla fase liquidatoria prevista nell’atto istitutivo, in quanto le vicende attuative del trust non influiscono sulla sua attuale validità, non essendo stato l’attuale trustee partecipe all’atto istitutivo.

Il suddetto fallimento non può, adducendo di rappresentare tutte le posizioni beneficiarie, ottenere la cessazione anticipata di siffatto trust e la consegna del fondo ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 3 della legge di Jersey, in quanto i beneficiari non insinuati al passivo fallimentare sono portatori di un interesse in conflitto con il fallimento.

La sopravvenienza del fallimento del disponente non importa il diritto del curatore di apprendere il bene immobile in trust per procedere alla liquidazione endofallimentare, in quanto il sistema di pubblicità legale assegna priorità all’atto di conferimento del bene in trust, anteriormente trascritto rispetto al fallimento (Tribunale Modena – 26 aprile 2023).

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