L’ambito ristretto in cui l’art. 2504 quater c.c. prevede che possa essere pronunciata l’invalidità dell’atto di scissione non è di ostacolo all’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., che non pregiudica la validità dell’atto di scissione, ma si limita a ottenerne una declaratoria di inefficacia relativa, non essendovi inconciliabilità tra l’invalidità genetica dell’atto colpita dall’art. 2504 quater c.c. e l’inefficacia conseguente all’accoglimento dell’azione revocatoria, che inficerebbe esclusivamente le movimentazioni patrimoniali correlate alla scissione, senza peraltro caducare gli aspetti organizzativi societari dell’operazione suddetta, e pertanto, come è ammessa la revocabilità dell’atto di conferimento societario del quale non può essere negata la matrice organizzativa, ugualmente non vi sono ragioni per negare la revocabilità della scissione. (Cass. 14/10/2022, n. 30184)