Dopo l’introduzione dell’istituto del “domicilio digitale” previsto dall’art. 16 sexies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, (così come modificato dal d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni con l. 11 agosto 2014, n. 114), non è più possibile procedere – ai sensi dell’art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37- alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra, altresì, la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario (Cassazione civile, sez. III, sentenza 11 luglio 2017, n. 17048).

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