Cass. civ., 10 agosto 2017 n. 19927
La notificazione tramite Polizia Giudiziaria del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione, avvenuta in assenza di un provvedimento presidenziale che motivatamente l’abbia disposta ai sensi dell’articolo 15, quinto comma, della legge fallimentare, non è inesistente ma nulla, in quanto non totalmente incompatibile con le regole della procedura prefallimentare, sicché il vizio resta sanato ove la stessa sia giunta a buon fine per aver raggiunto lo scopo di portare l’atto a conoscenza del destinatario, nonché, a maggior ragione, quando il debitore, informato del deposito del ricorso e della fissazione dell’udienza, si sia costituito dinanzi al tribunale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento.

(Visited 1 times, 1 visits today)