La via legale al recupero dei crediti e le novità in materia di assunzioni di giovani e donne. L’avvocato Vincenzo Messina del foro di Milano approfondisce questi temi con particolare riferimento alla recente riforma del lavoro

Le difficoltà economiche hanno contribuito ad aggravare le condizioni patrimoniali delle imprese, che spesso subiscono l’inadempimento da parte dei clienti e non sono in grado di far fronte con interventi finanziari propri o di terzi al risanamento e alla ristrutturazione aziendale nel breve e medio periodo. «È importante pertanto, per l’impresa, attraverso le collaborazioni con i consulenti, riuscire a intraprendere quei percorsi che le consentano di riorganizzarsi – anche dal punto di vista dell’inquadramento contrattuale dei collaboratori. Questi interventi devono riguardare sia il contenimento degli inadempimenti e dei costi, sia la valutazione appropriata degli investimenti e delle risorse economiche finanziarie disponibili». È questo il consiglio dell’avvocato Vincenzo Messina, dell’omonimo studio di Milano che si occupa di diritto di impresa.

Uno dei problemi principali per le aziende, in questo momento, è quello dei pagamenti. Quali possibilità esistono per l’imprenditore che intenda avviare una pratica legale?
«Nel nostro ordinamento la tutela del credito è inadeguata alle esigenze concrete. Quindi, laddove è difficoltoso recuperare il credito, si cerca di conciliare il costo per le attività da compiere con la valutazione della qualità del credito, valutando anche le ipotesi previste dall’articolo 2495 del codice civile sulla liquidazione e cessazione delle imprese. La norma consente infatti di ottenere il recupero dei propri crediti entro l’anno dalla cessazione dell’attività di una impresa anche nei confronti dei soci, nell’ambito di quanto gli stessi abbiano percepito nell’ambito della liquidazione finale risultante dal bilancio di chiusura della società, o nei confronti dei liquidatori laddove vi sia una loro personale responsabilità. Come ultima remota ipotesi, le istanze di fallimento eventualmente proposte entro l’anno non hanno valore “prenotativo” ai fini della decorrenza dell’annualità dalla cancellazione della società dal registro delle imprese eventualmente trascorsa e l’eventuale sentenza di fallimento dovrà essere emessa quindi entro l’anno dalla cancellazione dell’impresa dal relativo registro».

Parlando di riorganizzazione aziendale, esistono dei vantaggi per le imprese che vogliano assumere e che magari sono scoraggiate dal cuneo fiscale?
«Grazie alla recente riforma del lavoro, le aziende possono assumere i giovani a tempo indeterminato a condizioni agevolate. La normativa introdotta con il decreto legge 76 del 28 giugno 2013 prevede per le aziende la possibilità di assumere a condizioni agevolate i giovani fino a 29 anni che siano privi di impiego da almeno sei mesi o che siano privi di un diploma di scuola media superiore o che vivano soli o con una o più persone a carico. Tali condizioni sono alternative tra loro e consentono di rispettare anche le direttive comunitarie a favore dei lavoratori svantaggiati.
I datori di lavori che possono usufruire di tali assunzioni sono gli esercenti arti e professioni, gli imprenditori commerciali e agricoli, le società e gli enti di ogni tipo con o senza persona giuridica e gli enti pubblici o privati non commerciali».

In concreto, quali sono le condizioni agevolate per l’impresa?
«Lo sgravio che verrà concesso è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda attualmente prevista fino a un massimo di 650 euro mensile fino a 18 mensilità – sgravio che verrà corrisposto solo e unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili relative al periodo di riferimento. Tali possibilità sono applicabili anche ai lavoratori in cassa integrazione ordinaria o disoccupati
da 24 mesi, ai lavoratori in mobilità, ai lavoratori in cassa integrazione straordinaria da tre mesi o nelle sostituzioni di lavoratrici in maternità. Un’altra novità, per tutti i datori di lavoro, è l’assunzione di donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, con un beneficio pari alla riduzione dell’aliquota contributiva del 50 per cento»

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