Il Tribunale di Roma (Tribunale Roma – 26 settembre  2018) ha stabilito che Il trustee e il beneficiario non sono legittimati a proporre opposizione di terzo alla sentenza che ha annullato l’atto istitutivo di trust e il relativo conferimento (per via dell’incapacità naturale del disponente) in quanto si deve escludere la titolarità di un diritto soggettivo attuale in capo ai beneficiari, essendo previsto in loro favore il trasferimento del residuo del fondo in trust alla morte del disponente, e al trustee, rivestendo costui un ufficio privato a titolo gratuito.

 

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