La sentenza della Cassazione n. 6111 del 7 marzo 2024 ci dice che per quanto riguarda il diritto all’assegno di divorzio, esso rimane valido nella misura stabilita dalla sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a meno che il coniuge che riceve l’assegno non si risposi. Anche se il coniuge beneficiario inizia una convivenza “more uxorio” con un’altra persona, l’assegno continua a essere dovuto, a meno che non ci siano le condizioni per una revisione.

La revisione dell’assegno può avvenire se l’ex coniuge obbligato dimostra che la nuova convivenza ha migliorato significativamente la situazione economica del beneficiario, grazie al contributo economico del nuovo convivente. L’impatto economico della convivenza deve essere valutato considerando tutte le circostanze specifiche del caso.

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