In tema di ammissione al passivo del fallimento, al creditore ipotecario, in forza dell’art. 54, terzo comma , L. Fallimentare che fa rinvio all’art. 2855 c.c., è attribuita collocazione prelatizia agli interessi convenzionali maturati nell’annata contrattuale in corso alla data del fallimento e nelle due annate precedenti, nonché agli ulteriori interessi legali maturati sino alla data della vendita (cass. Civ. ordinanza n.22749/2023).

(Visited 1 times, 1 visits today)