Le disposizioni del nuovo codice degli appalti acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023. Tuttavia diversi articoli del vecchio codice rimangono in vigore per i procedimenti ancora in corso. Inoltre, molte disposizioni, sempre del vecchio codice, continuano ad applicarsi in via transitoria fino al 31 dicembre. Altre, invece, con riferimento al nuovo codice, diventano efficaci a partire dal 1° gennaio 2024. Qual è il calendario esatto delle norme e della decorrenza della loro efficacia?

Dal 1° aprile 2023 ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al d.lgs. 50/2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.
Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219, in materia di collegi consultivi tecnici (titolo II, rimedi alternativi alla giurisdizione), si applicano anche ai collegi già costituiti ed operanti alla data di entrata in vigore del codice (1° aprile 2023).
A decorrere dal 1° luglio 2023 in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del vecchio codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/2016), laddove non diversamente previsto dal nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e dei suoi allegati.
A decorrere dal 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso.
Il nuovo codice precisa che per procedimenti in corso si intendono:
a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);
b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023), siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;
c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023);
d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.
A decorrere dal 1° luglio 2023 le disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 50/ 2016, ovvero la disciplina dei livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l’incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia. Nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima della data in cui il codice acquista efficacia, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. n. 50/2016.
Per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche (articolo 163 e seguenti del D.Lgs n. 163/2006), già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina prevista dall’art. 163 D.Lgs. n. 163/2006.
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