Affinchè l’inserimento di una clausola arbitrale in un rogito notarile abbia l’effetto non solo di devolvere agli arbitri ogni controversia – ivi compresa quella sull’opposizione all’esecuzione – c.p.c. relativa al suo contenuto, ma anche di privare il rogito della sua idoneità a fungere da titolo esecutivo, (art. 474 c.p.c.), occorre che la subordinazione pattizia dell’esercizio dell’azione esecutiva alla formazione del giudicato risulti chiaramente delineata in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insita nel solo fatto che le parti – nel dare vita ad un atto che è idoneo a porsi come titolo esecutivo extragiudiziale – abbiano previsto la devoluzione ad arbitri di ogni controversia relativa a detta pattuizione. (Cass. 13/10/2022, n. 29932).

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