Se l’ autovelox risulta solo “approvato” ma non è “omologato”, le multe per eccesso di velocità non sono valide. L’iter utilizzato fino ad ora viene ritenuto illegittimo con l’ ordinanza 10505/2024 del 19 aprile. Come indicato dalla Cassazione, la norma chiave è l’articolo 142, comma 6 del Codice della strada, che richiede esplicitamente che le apparecchiature di rilevamento siano “debitamente omologate”. Il problema risiede nel fatto che le apparecchiature sono “approvate”, ma non “omologate”. Alcuni sostengono che i processi amministrativi di approvazione e omologazione siano simili, mentre altri sostengono il contrario, rendendo gli accertamenti con apparecchi “approvati” potenzialmente illegittimi. Il Ministero delle Infrastrutture ha sostenuto la legittimità di tale prassi in diverse occasioni nel corso degli anni. Tuttavia, la sentenza della Cassazione pone l’accento sulla gerarchia delle fonti legali, stabilendo che, se la legge primaria richiede l’omologazione, fonti subordinate non possono autorizzare deroghe. La Cassazione riconosce che la questione è dibattuta, anche a causa della divergenza della giurisprudenza di merito su questo tema e riconosce l’impatto pratico sulla circolazione stradale. Il progetto di legge di riforma del Codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati e ora all’esame del Senato, originariamente equiparava per legge l’approvazione all’omologazione, ma questo è stato eliminato durante il passaggio alla Camera.

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