Per effetto delle modifiche dettate dal decreto Semplificazioni alle regole per la cedibilità dei crediti relativi a detrazioni fiscali, l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali si applica anche a tutti i crediti d’imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate all’Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022. Con la circolare 25 agosto 2022, prot. 0242074/2022, la Guardia di Finanza ha fornito l’indirizzo operativo ai reparti operativi ai fini dei controlli per contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti d’imposta, tenendo conto della modifica.

È utile ricordare che l’ultima delle modifiche alle regole per la cedibilità dei crediti prevede che gli intermediari finanziari possono cedere i crediti acquistati “in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo”; in sostanza, la quarta cessione può essere fatta verso i propri correntisti professionali privati.
In questo nuovo quadro normativo, proprio per annullare tutte le passate limitazioni alle regole nidificate per la cessione dei crediti e fare, quindi, un po’ di chiarezza tra gli operatori, oltre che per conferire sicurezza agli intermediari che l’impianto normativo resti stabile, nell’art. 14 del decreto è stato inserito un comma 1-bis nei quale viene stabilito chiaramente che queste nuove regole “si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione” dello stesso, ossia il 15 luglio 2022.
Tuttavia, l’art. 57 del DL 50/2022, continuava a prevedere che le disposizioni contenute nell’art. 14 si rendevano applicabili “alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022”.
Pertanto, da una mera lettura testuale delle due regole transitorie nidificate, l’efficacia retroattiva della norma transitoria prevista dall’art. 14, comma 1-bis, si fermava al 1° maggio 2022, vanificando la volontà del legislatore della legge di conversione al decreto Aiuti.
Questa incoerenza normativa è stata ora risolta con l’abrogazione del comma 3 dell’art. 57 del DL 50/2022 il quale eliminando la nidificazione dei due regimi transitori, elimina le diverse regole per la cessione dei crediti succedutesi nel tempo, rendendo applicabili le regole sancite dall’art. 14 dello stesso decreto a tutte le cessioni, a prescindere da quando gli intermediari finanziari abbiano acquistato il credito, beninteso sempre entro i limiti massimi di cessioni effettuabili previste  dall’art. 121 del DL 34/2020 ossia:
– una prima libera,
– poi al massimo due verso intermediari finanziari;
– una ulteriore verso i correntisti professionali privati degli intermediari finanziari.
La Guardia di Finanza non ha perso tempo e con circolare del 25 agosto 2022 ha fornito l’indirizzo operativo ai reparti operativi ai fini dei controlli per contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti d’imposta, tenendo già conto della modifica intervenuta nel frattempo.
Nella circolare si legge, infatti, l’ampliamento della platea dei potenziali acquirenti finali si rende applicabile anche a tutti i crediti di imposta generati dalle comunicazioni di opzione dello sconto in fattura applicato dal fornitore o di prima cessione effettuata direttamente dal beneficiario della detrazione, presentate all’Agenzia delle Entrate prima del 16 luglio 2022 ovvero della data di entrata in vigore della legge di conversione  del DL 50/2022.
La Tabella n. 1 riassume la storia delle modifiche alle regole per la cessione dei crediti con le relative entrata in vigore e l’ambito di applicazione.
Tabella n. 1
Norma
Decorrenza
Cessionari
Ulteriori cessioni
(decreto Rilancio)
Luglio 2020 fino al 16 febbraio 2022
Cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari
Nessun limite
(decreto Sostegni ter)
Dal 17 al 25 febbraio 2022
Cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Stop alle cessioni successive alla prima
(decreto antifrodi)
poi inserito nell’art. 28, D.L. n. 4/2022 dalla legge di conversione n. 25/2022
Dal 26 febbraio 2022 al 28 aprile 2022
Cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione
(inserito dalla legge di conversione n. 34/2022)
Dal 29 aprile 2022 al 17 maggio 2022
(solo per le prime cessioni successive al 1° maggio 2022)
Cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
L’ultimo intermediario finanziario acquirente può cedere un’ultima volta ad un proprio qualsiasi correntista
(decreto Aiuti)
Dal 18 maggio 2022 al 4 agosto 2022
(solo per le prime cessioni successive al 1° maggio 2022)
Cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
Cessione dei crediti fuori dal circuito bancario solamente ai correntisti “professionali privati”
decreto Semplificazioni)
Dal 5 agosto 2022 a oggi
(per qualsiasi cessione effettuata anche prima del 16 luglio 2022)
Cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione.
Cessione dei crediti fuori dal circuito bancario solamente ai correntisti “professionali privati”.
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