Quali sono i casi in cui è necessario emendare la tabella millesimale.

La Corte di Cassazione (Cass. civ., 4 ottobre 2016 n. 19797) in merito alle eventuali modificazioni delle tabelle millesimali dei condomini, ha stabilito che i valori delle unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini e il loro proporzionale valore espresso in millesimi, devono essere individuati al momento dell’adozione del regolamento con la conseguenza che la stessa tabella rimane soggetta a emendamenti solo in relazione ad errori di fatto e di diritto, attinenti a quegli elementi necessari al calcolo del valore delle singole unità immobiliari oppure a circostanze sopravvenute successive alla costituzione del condominio e che abbiano quindi modificato la consistenza dell’edifici o la modifica delle relative posizioni oggetto di determinazione tabellare.

Naturalmente tali modifiche devono essere rilevanti rispetto all’originaria proporzione dei valori ed incidere in maniera evidente rispetto alla situazione precedente.
In tali casi pertanto in ragione della necessità che siano determinati in maniera esaustiva i valori proporzionali delle rispettive proprietà all’interno del condominio, con riferimento all’esigenza di certezza del diritto e degli obblighi dei singoli condomini stabiliti e determinati dalle medesime tabelle millesimali, non comportano la revisione o la modifica di tali tabelle né gli errori nella determinazione del valore, che non siano indotti da quelli sugli elementi necessari al suo calcolo, né i mutamenti successivi dei criteri di stima della proprietà immobiliare, pur se abbiano determinato una rivalutazione disomogenea delle singole unità dell’edificio o alterato, comunque, il rapporto originario fra il valore delle singole unità e tra queste e l’edificio.

In tutti gli altri casi quindi sarà necessario procedere ad emendare la relativa tabella millesimale.

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