La sentenza n. 5410/2024 della Cassazione ha determinato che in tema di uso della cosa comune, è illegittimo che un comproprietario apra un varco nel muro perimetrale dell’edificio condominiale per collegare un suo locale, situato nello stesso edificio, con un altro immobile di sua proprietà ma esterno al condominio. Tale utilizzo comporta la cessione del godimento di un bene comune a favore di soggetti esterni al condominio, alterando così la destinazione dell’uso del muro perimetrale. Questo atto crea una servitù, che richiede il consenso scritto di tutti i condomini.

Inoltre, non è possibile creare un vincolo pertinenziale tra il muro perimetrale e l’unità immobiliare esterna al condominio per decisione del solo proprietario di quest’ultima. Tale vincolo presuppone che il proprietario della cosa principale (in questo caso, il locale esterno) abbia la piena disponibilità della cosa accessoria (il muro perimetrale), per poterla destinare in modo durevole al servizio o all’ornamento dell’altra. Tuttavia, il muro perimetrale è oggetto di proprietà comune e non può essere destinato a uso esclusivo senza il consenso di tutti i condomini.

 

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