Il diritto alla compensazione pecuniaria previsto dall’art. 7 del Reg. CE 261/2004, in favore del trasportato che ha sofferto un pregiudizio a causa del ritardo, del negato imbarco e/o della cancellazione del volo, assolve ad una funzione esclusivamente indennitaria, in ciò distinguendosi dalle ipotesi contemplate dagli artt. 19 e 29 della Convenzione di Montreal.

Detto credito può essere ceduto anche a soggetto non iscritto nell’apposito Albo tenuto presso la Banca d’Italia, in quanto tale cessione, non comportando la messa a disposizione di denaro o altra utilità, non integra l’erogazione di un finanziamento (Cass. 20/02/2024 n. 4427).

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