La sentenza n. 2675/2024 della Corte di Cassazione offre molti  spunti di riflessione sul tema, frequentemente dibattuto fra intermediari e clienti, dell’esercizio del diritto di recesso dal contratto di swap stipulato fuori sede.

La Prima Sezione fornisce all’interprete un preciso criterio di orientamento per capire, in ipotesi di stipulazione del contratto fuori sede, quando ricorra l’esigenza di tutela alla base del recesso. Il collegamento negoziale del derivato di copertura con il contratto di finanziamento stipulato per atto notarile lascia presumere una pianificazione dell’intera operazione economica programmata tale da escludere quell’effetto di «sorpresa» rispetto al quale il legislatore ha previsto la tutela del recesso, con conseguente nullità per inadempimento agli obblighi informativi, in caso di stipulazione fuori sede.

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