Il conferimento in trust è esente dall’imposta di donazione e sconta le imposte ipocatastali in misura fissa in quanto non realizza un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile, essendo meramente attuativo dello scopo di segregazione. L’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo in caso di eventuale trasferimento finale dei beni ai beneficiari, posto che solo quest’ultimo costituisce un effettivo indice di capacità contributiva.

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