Gli effetti della cancellazione si annullano se la cessazione viene effettuata per finalità elusive delle obbligazioni pendenti.

Nell’ultimo anno, proprio in considerazione della grave crisi economica, il settore dell’impresa è stato ulteriormente afflitto da problemi di “liquidità”: le imprese, in alcune circostanze, non hanno avuto altra soluzione che innescare i procedimenti di liquidazione e successiva cessazione delle medesime società anche a danno dei rispettivi creditori che solitamente sono a loro volta imprenditori.

A tale proposito, proprio per permettere alle società di muoversi per tempo e nella giusta direzione nei confronti dei propri creditori, è importante sapere che l’articolo 2495 del c.c., che disciplina la cancellazione della società, ha stabilito che questa si verifichi al momento dell’iscrizione della cancellazione al registro delle imprese indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debitori o creditori sociali. Tuttavia nel caso in cui la cancellazione intervenga in presenza di creditori sociali, secondo l’articolo 10 della legge fallimentare, è possibile che la società cessata possa essere dichiarata fallita, se esista uno stato di insolvenza dell’impresa nell’anno antecedente la dichiarazione di cancellazione o entro l’anno successivo.

Il legislatore ha quindi voluto annullare gli effetti della cancellazione facendo sostanzialmente “rivivere” gli effetti giuridici dell’impresa cessata nei casi in cui la stessa cessazione sia effettuata per finalità sostanzialmente elusiva delle obbligazioni pendenti e non onorate dall’imprenditore nell’anno antecedente la sua cessazione. La presenza di cause pendenti in Tribunale non osta alla declaratoria di cancellazione: infatti ciò non comporta obbligatoriamente la revoca della dichiarazione di cancellazione dal registro delle imprese che opera viceversa solo laddove venga dimostrato che l’insolvenza della società fosse antecedente la predetta cancellazione (o entro l’anno successivo).

Un’ulteriore problematica per i creditori sociali della società cancellata si porrebbe laddove il liquidatore, nella nota al bilancio finale di liquidazione approvato, dimostrasse di non avere comunque possibilità di recuperare sufficienti sostanze per far fronte ai debiti sociali, non accantoni le predette somme o nessun socio dichiari di accollarsi l’onere dei predetti debiti.

L’unica soluzione che il codice civile prevede è quella di stabilire che i creditori insoddisfatti possano rivalersi nei confronti dei soci liquidati, limitatamente a quanto dagli stessi riscosso in fase di liquidazione o nei confronti dei liquidatori laddove il mancato pagamento sia dipeso da loro.

(Visited 1 times, 1 visits today)