Una recente pronuncia della cassazione, che si allinea alla giurisprudenza dell’ultimo anno, resiste alla richiesta di restrizione dei casi di fallibilità delle aziende a tutela degli interessi dei creditori.
Esistono infatti ancora numerosi ambiti a favore degli imprenditori i quali possono in qualche modo eccepire elementi a tutela della esclusione della eventuale declaratoria di fallimento.

Tra questi casi ad esempio vi era la questione sulla cancellazione della società dal registro delle imprese e lo scopo mutualistico della cooperativa agricola.

Per il primo caso la recente sentenza n. 8092/2016 ha ribadito che il termine di un anno entro il quale l’imprenditore individuale che abbia cessato l’attività può essere dichiarato fallito, decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese, non rilevando il momento della cessazione dell’attività lavorativa se effettuata antecedentemente alla data della cancellazione.
Tale importante presupposto crea pertanto una maggiore possibilità a favore dei creditori di vedere soddisfatte le proprie ragioni.

Per quanto riguarda l’imprenditore agricolo ad esempio la sentenza n.16614/2016 della Cassazione ha affermato che l’imprenditore che richiede l’esenzione dal fallimento, dovrà dimostrare con rigore, il collegamento funzionale della sua azienda con la terra. Diversamente sarà soggetto anch’esso al fallimento laddove vi sia una sproporzione delle attività connesse rispetto quella principale di coltivazione.

Inoltre l’ordinanza 9788/2016 della Cassazione ha specificato che la declaratoria di fallimento potrà essere pronunciata nel caso di cooperative con scopo mutualistico e che hanno per oggetto attività agricole soprattutto quando l’attività economica che viene effettuata dall’azienda non corrisponda a quella dell’imprenditore agricolo.

Infine l’ordinanza 14250/2016 ha riconosciuto pure la fallibilità alla cooperativa senza scopo di lucro che opera solo nei confronti dei propri soci. La Suprema Corte ha ritenuto quindi che quando l’attività è svolta in modo da mantenere una proporzionalità tra i costi e ricavi, l’assenza della finalità di profitto non esclude automaticamente l’esercizio dell’attività d’impresa e la fallibilità dell’impresa.

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