La responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera, rovina e difetti di cose immobili.
In Italia stiamo assistendo, grazie anche alla possibilità di accedere ai c.d. “bonus”, ad un vero e proprio boom delle ristrutturazioni. Il tema della responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi dell’opera, rovina e difetti di cose immobili, è dunque oggi più che mai attuale.
Il codice civile prevede che l’appaltatore sia tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi e che la stessa non è dovuta se il committente ha accettato l’opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall’appaltatore (art. 1667).
L’art. 1669 prevede, altresì, che quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
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