Cass. civ., 31 agosto 2017 n. 20625
L’irritualità della notificazione di un atto per posta elettronica certificata – in questo caso la sentenza di appello alla controparte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione – non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale.

Cass. civ., 24 agosto 2017 n. 20352
Il solo dato numerico della nomina di più consulenti non è sufficiente a configurare la collegialità dell’incarico» e dunque neppure la prevista maggiorazione dei compensi dei periti. La proliferazione dei Ctu, in questo caso il raddoppio, può infatti dipendere non solo dalla «eccezionale» difficoltà dell’incarico ma anche soltanto dalla «quantità di lavoro» da svolgere.

Cass. civ., 1 agosto 2017 n. 19156
Il compenso del Ctu va parametrato sul valore della causa, senza poter comunque scendere sotto la soglia minima di 145,12 euro. Soltanto se il valore della controversia non è determinabile si può ricorrere ad altri criteri quali il tempo impiegato per svolgere l’incarico in relazione alla complessità della causa.

Cass. civ., 24 luglio 2017 n. 18203
In materia di appello, la richiesta di restituzione di quanto pagato dalla parte, per effetto della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, non costituisce domanda nuova ed è ammissibile in appello, ma deve essere formulata, a pena di decadenza, con l’atto di gravame se, a tale momento, la sentenza sia stata già eseguita, ovvero nel corso del giudizio qualora l’esecuzione sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione, restando, invece, preclusa la proposizione della domanda con la comparsa conclusionale, trattandosi di atto di carattere meramente illustrativo, senza che rilevi, in senso contrario, l’avvenuta messa in esecuzione della decisione di primo grado tra l’udienza di conclusioni e la scadenza del termine per il deposito delle relative comparse.

Cass. civ., 24 luglio 2017 n. 18202
In virtù dell’articolo 159, 3° comma, del Cpc, secondo cui se il vizio dell’atto impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo, la variazione in appello del domicilio eletto in primo grado è validamente effettuata ai fini delle successive notificazioni ove contenuta nel ricorso erroneamente depositato in luogo della citazione in appello, allorché l’appellante notifichi all’appellato il ricorso ex articolo 351 del Cpc per l’inibitoria della sentenza di primo grado; notifica ricevuta la quale, l’appellato ha contezza dell’ancorché invalida proposizione dell’appello e ha, pertanto, l’onere di controllarne il contenuto, intenda o non organizzare la propria difesa ovvero porre in essere qualsivoglia altro atto del processo. Pertanto, è nulla la notificazione della sentenza di primo grado ciò nonostante effettuata ai sensi dell’articolo 285 del Cpc presso il precedente domicilio che l’altra parte aveva eletto in primo grado, a nulla rilevando che l’appello non sia stato ancora regolarmente instaurato con la notifica del ricorso, la quale è pertanto tempestiva se effettuata nel termine dell’articolo 327, 1° comma, del Cpc.

Cass. civ., 19 luglio 2017 n. 17753
L’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Cass. civ., 11 luglio 2017 n. 17048
A seguito dell’introduzione del “domicilio digitale” previsto dall’articolo 16 sexies del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, non è più possibile procedere, ai sensi dell’articolo 82 del Regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, alle comunicazioni o alle notificazioni presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario innanzi a cui pende la lite, anche se il destinatario ha omesso di eleggere il domicilio nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, a meno che, oltre a tale omissione, non ricorra altresì la circostanza che l’indirizzo di posta elettronica certificata non sia accessibile per cause imputabili al destinatario.

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