In caso di esercizio da parte del curatore fallimentare dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei sindaci, la prova dell’esistenza del danno, del suo ammontare e della riconducibilità dello stesso al comportamento illegittimo degli organi della società fallita spetta all’attore, secondo le regole generali, mentre al convenuto incombe la dimostrazione della non imputabilità dell’evento dannoso alla sua condotta, mediante la prova positiva dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi impostigli dalla legge. Un’inversione dell’onere di provare il nesso causale è configurabile soltanto quando l’assoluta mancanza ovvero l’irregolare tenuta delle scritture contabili rendano concretamente impossibile al curatore fornire la relativa dimostrazione, dal momento che in tale ipotesi la condotta del sindaco, che integra la violazione di obblighi specificamente posti a suo carico dalla legge, risulta di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio della società.

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