La costituzione del vincolo di destinazione non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova
imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione, sicché, ai fini del prelievo fiscale (imposta di
donazione, registro ed ipocatastale), è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza
mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nonostante nel trust un trasferimento
imponibile non sia riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente
e trustee, ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento
e realizzazione del trust medesimo, si continua a discutere sul momento impositivo dei vincoli di
destinazione. È auspicabile un intervento legislativo chiarificatore.

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