La Corte di cassazione con sentenza n. 16675/2018, accogliendo il ricorso di un condominio contro la decisione della Corte di appello di Genova che invece aveva invalidato anche la ripartizione delle spese approvata lo stesso giorno, ha stabilito che  “la domanda di declaratoria dell’invalidità di una delibera dell’assemblea dei condomini per un determinato motivo non consente al giudice, nel rispetto del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), l’annullamento della medesima delibera per qualsiasi altra ragione attinente a quella questione in discussione indicata nell’ordine del giorno, né l’annullamento delle altre delibere adottate nella stessa adunanza, sia pure per la stessa ragione esplicitata dall’attore con riferimento alla deliberazione specificamente impugnata”.

Infatti la Suprema corte chiarisce che “l’assemblea dei condomini, ancorché sia redatto un unico processo verbale per l’intera adunanza, pone in essere tante deliberazioni ontologicamente distinte ed autonome fra loro, quante siano le diverse questioni e materie in discussione indicate nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione, con la conseguente astratta configurabilità di ragioni di invalidità attinenti a l’una o all’altra delibera, e perciò non necessariamente comuni a tutte”. Ne consegue che “ogni domanda di declaratoria di invalidità di una determinata delibera dell’assemblea dei condomini si connota per la specifica esposizione dei fatti e delle collegate ragioni di diritti, ovvero per una propria “causa petendi’, che rende diversa, la richiesta di annullamento di una delibera dell’assemblea per un motivo diverso da quello inizialmente dedotto in giudizio.

Pertanto i vizi di una delibera condominiale per ragioni attinenti alla costituzione dell’assemblea o al verbale non travolgono tutte le decisioni adottate nella medesima seduta.

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