Un tema di stretta attualità è quello riguardante le modifiche che vengono effettuate nei singoli appartamenti da parte dei condomini: ci si chiede se in tali circostanze si debbano modificare le tabelle millesimali.

L’articolo 69 sulle disposizioni di attuazione del Codice civile precisa che «i valori proporzionali delle singole unità immobiliari possono essere rettificati o modificati quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazioni, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.

Pertanto solo in tale ultima circostanza occorrerà procedere al ricalcol delle tabelle ed il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

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