Liquidazione e cessazione danneggiano i creditori. Vincenzo Messina, titolare dell’omonimo Studio legale di Milano esperto nel diritto d’impresa, illustra l’articolo 2495 del codice civile sull cancellazione della società.
E mostra in quale direzione muoversi

Cosa stabilisce il codice?
La cancellazione della società si verifica al momento dell’iscrizione della cancellazione al registro delle imprese indipendentemente dall’esaurimento o meno del procedimento di liquidazione e dal persistere o meno di debitori o creditori sociali. Tuttavia, nel caso in cui la cancellazione intervenga in presenza di creditori sociali, secondo l’articolo 10 della legge fallimentare, è possibile che la società cessata possa essere dichiarata fallita. Ma deve esistere uno stato di insolvenza dell’impresa nell’anno antecedente la dichiarazione di cancellazione o entro l’anno successivo.

Qual è lo scopo del legislatore?
Annullare gli effetti della cancellazione facendo “rivivere” gli effetti giuridici dell’impresa cessata nei casi in cui la stessa cessazione sia effettuata per finalità sostanzialmente elusiva delle obbligazioni pendenti e non onorate dall’imprenditore nell’anno antecedente la sua cessazione. La presenza di cause pendenti in Tribunale non osta alla declaratoria di cancellazione: infatti ciò non
comporta obbligatoriamente la revoca della dichiarazione di cancellazione dal registro delle imprese che opera viceversa solo laddove venga dimostrato che l’insolvenza della società fosse antecedente la predetta cancellazione, o entro l’anno successivo.

Ma se il liquidatore dimostrasse di non avere comunque possibilità di recuperare sostanze per far fronte ai debiti sociali?
L’unica soluzione che il codice civile prevede è quella di stabilire che i creditori insoddisfatti possano rivalersi nei confronti dei soci liquidati, limitatamente a quanto dagli stessi riscosso in fase di liquidazione o nei confronti dei liquidatori laddove il mancato pagamento sia dipeso da loro.

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