L’azione revocatoria ex articolo 66 L.F., esercitata dal curatore, giova a tutti i creditori, mentre della revocatoria ‘tradizionale’ beneficia soltanto il creditore che ha esercitato l’azione. Al di là di questa peculiarità le caratteristiche sono le medesime, trattandosi dello stesso istituto trasposto in un diverso settore dell’ordinamento. Tribunale di Ancona, civ., sez. I, sentenza del 19 aprile 2021, n. 515

(Visited 1 times, 1 visits today)