Nel quantificare il risarcimento ex art. 18 legge n° 300/70, non può escludersi la colpa del datore di lavoro qualora il lavoratore sia stato adibito a mansioni incompatibili con le proprie ridotte capacità lavorative, e ciò sia stato verificato in punto di fatto, con accertamento non sindacabile in sede di legittimità, dal giudice di merito con certificazione medica rilasciata da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico ex art. 5 legge n. 300/70. A confermarlo è la cassazione con sentenza 14 luglio 2017, n. 17526.
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