L’ipoteca preesistente della banca prevale sulla sentenza di assegnazione della casa familiare alla moglie a seguito di separazione o divorzio.
In merito al problema di prevalenza dell’ipoteca della Banca rispetto alla trascrizione del provvedimento di assegnazione dell’immobile al coniuge, riporto quanto indicato dalla recente Sentenza della Corte di Cassazione Cass. sent. n. 7776/2016 del 20.04.2016.
La stessa prevede che se, dopo la separazione o il divorzio dei coniugi, vi è l’assegnazione dell’immobile a uno dei due coniugi e l’altro smette di pagare il mutuo, la banca può mettere in vendita l’immobile: cioè l’ipoteca, se anteriore alla sentenza che assegna la casa coniugale a uno degli ex coniugi, prevale su di essa.
L’immobile può quindi essere fatto oggetto di pignoramento, espropriazione e vendita all’asta. Non è quindi opponibile alla banca il provvedimento di assegnazione dell’immobile trascritto prima della trascrizione del pignoramento.
Non importa che il pignoramento sia successivo al provvedimento di trascrizione della assegnazione in quanto solo con esso la Banca potrebbe iniziare la procedura di vendita.
Va però considerato che secondo una sentenza della Cassazione, il coniuge che, pur versando il mantenimento, non paghi le rate del mutuo alla banca, così costringendo l’ex e i figli ad andare via dall’immobile, è passibile di querela per violazione degli obblighi di assistenza familiare, facendo in tal modo mancare i mezzi di sussistenza ai minori e al coniuge.
Non rileva quindi il fatto che sia stato il marito a interrompere, volontariamente, il pagamento della rata del mutuo. Infatti, anche quando trascritta, la sentenza di assegnazione della casa non ha effetto nei confronti di terzi (ad esempio la banca) che hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto iscritto anteriormente (l’ipoteca).