Il Tribunale del Lavoro di Brescia, con l’ordinanza del 22 agosto 2022 (sotto allegata) trasmette gli atti alla Corte Costituzionale, ritenendo parzialmente fondate le questioni di incostituzionalità sollevate da un’ostetrica, sospesa dal lavoro e dalla retribuzione dalla datrice e raggiunta dal provvedimento di sospensione da parte del Consiglio dell’Ordine di appartenenza a causa del mancato completamento del ciclo vaccinale obbligatorio per i sanitari per contrastare il Covid. vediamo le ragioni di questa decisione.

Un’ostetrica viene sospesa dal lavoro e dalla retribuzione a causa del mancato assolvimento del ciclo vaccinale comprensivo di tre dosi previste obbligatoriamente per contrastare il Covid 19, essendosi sottoposta solo alle prime due dosi.

Nel ricorso contesta altresì il mancato riconoscimento dell’assegno alimentare, che doveva esserle riconosciuto a causa della sospensione della retribuzione.

Chiede quindi la riammissione in servizio visto che comunque è immunizzata, previo accertamento della illegittima sospensione, la disapplicazione della delibera del Consiglio dell’Ordine e in via subordinata il riconoscimento dell’assegno alimentare, stante la condizione di indigenza dimostrata con documenti.

Il giudice ritiene che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione nei confronti del lavoratore che non intende vaccinarsi è del tutto irragionevole e sproporzionata rispetto allo scopo finale della normativa, soprattutto se non prevede una soluzione alternativa intermedia.

Ricorda poi che “l’articolo 2 della Costituzione nel prevedere una particolare tutela dell’individuo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (tra cui rientra in luoghi di lavoro) non sembra permettere l’adozione di misure che possano arrivare sino al punto di ledere la dignità della persona come può avvenire quando alla persona sia preclusa ogni forma di sostentamento per far fronte ai bisogni primari della vita.

(Visited 1 times, 1 visits today)