Il blocco fino al 30 ottobre per i procedimenti in corso e anche quelli da iniziare.

Dal 30 aprile 2020 al 30 ottobre 2020 sono sospese le procedure esecutive aventi a oggetto l’abitazione principale del debitore: lo sancisce l’articolo 54-ter del decreto legge 18/2020 introdotto dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27. La legge parla di “sospensione” di «ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare» e quindi è rivolta ai procedimenti esecutivi già in corso a seguito di un pignoramento immobiliare. Ma è evidentemente da estendere al caso del procedimento esecutivo che non sia ancora iniziato ma che potrebbe iniziare, in mancanza di questa sospensione, a seguito di un pignoramento. La sospensione dell’espropriazione in epoca COVID-19 concerne qualsiasi tipologia di abitazione, essendo sufficiente che si tratti, appunto, dell’abitazione principale, qualsiasi caratteristica essa abbia. La “sospensione COVID-19” è concessa a qualunque debitore per qualsiasi tipologia di debito.

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