In materia di condominio la legge (DL 34/2020), al fine di agevolare la fruizione del beneficio del c.d. Superbonus, ha stabilito dei particolari quorum deliberativi.

Le delibere aventi ad oggetto l’approvazione degli interventi di riqualificazione energetica o di adeguamento antisismico che possono beneficiare del superbonus 110% sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore dell’edificio.

Si tratta, in buona sostanza, della stessa maggioranza richiesta dalla legge per approvare in seconda convocazione (cioè con ulteriore riduzione dei quorum) la sostituzione dei campanelli o per incaricare una ditta per lo spalo della neve nei mesi invernali (artt. 1136 comma 3 c.c.)!

Eppure, con tale maggioranza, spesso sono deliberati interventi milionari, con ogni conseguente rischio derivante dal naufragio del progetto, dalla intempestiva ultimazione delle opere o altro inconveniente che osti alla percezione del bonus.

In tale contesto normativo è bene considerare che rimane fermo un pilastro del diritto condominiale: se l’intervento approvato dall’assemblea compromette il c.d. decoro architettonico dell’edificio, allora il quorum deliberativo rimane più rigoroso con unanimità.

Sul punto la Suprema Corta ha recentemente chiarito che l’eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità dell’innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato (Cass. Civ. 10371/2021).

Risulta opportuno, per completezza, chiarire che per “decoro architettonico” si intende “l’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell’edificio, nonché all’edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico” (ex multis, Cass. 1898/20, 1286,10, 8731/98).

Con ordinanza d.d. 30.09.2021 la XIII sezione del Tribunale di Milano, proprio sulla scorta delle ragioni sopra evidenziate, decidendo un reclamo avverso un’ordinanza di rigetto di una domanda cautelare formulata ante causam ai sensi dell’art. 1137 comma 4 c.c. da un condomìnio, ha disposto la sospensione cautelare di una delibera condominiale che aveva dato avvio a lavori destinati a beneficiare del Superbonus per un valore (rectius: un costo) di circa 20 milioni di euro.

Scrive il collegio meneghino: Ed infatti, il divieto di innovazioni lesive del decoro architettonico, previsto dall’ultimo comma dell’art. 1120 c.c., è incondizionato e consente anche ad un solo condomino di esprimere il proprio dissenso e di agire per il ripristino delle caratteristiche originarie del fabbricato (Cass. 851/2007). La disciplina codicistica non è derogata dalle disposizioni dettate dal D.L. n. 34/2020 giacché, come chiarito di recente dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoga (relativa a precedente normativa del settore), l’eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità della innovazione diretta al miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato (Cass., ord. n. 10371/2021).

 

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