Cass. civ., 27 luglio 2017 n. 18637
Nel caso di inadeguatezza dei sistemi di sicurezza, la Banca deve risarcire il valore dell’intero contenuto della cassetta di sicurezza – ricostruito anche sulla base di presunzioni e testimonianze -, senza poter invocare la clausola limitativa della responsabilità, che non è applicabile nelle ipotesi di colpa grave ma soltanto quando la colpa è lieve.

Cass. civ., 26 luglio 2017 n. 18392
Ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, è onere del danneggiato provare il nesso di causalità fra l’aggravamento della situazione patologica (o l’insorgenza di nuove patologie per effetto dell’intervento) e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre è onere della parte debitrice provare che una causa imprevedibile e inevitabile ha reso impossibile l’esatta esecuzione della prestazione; l’onere per la struttura sanitaria di provare l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile sorge solo ove il danneggiato abbia provato il nesso di causalità fra la patologia e la condotta dei sanitari.

Cass. civ., 5 luglio 2017 n. 16601
Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile. Non è, quindi, incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tale genere deve, però, corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa e i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico.

Cass. civ., 5 luglio 2017 n. 16484
La semplice perdita del titolo, anche se non comporta l’impossibilità di riscuotere il credito, integra già un danno risarcibile per via della maggiore onerosità della procedura da seguire. Spetta, invece, al danneggiante l’eventuale dimostrazione che sussistevano comunque dei fatti impeditivi alla riscossione o che il creditore avrebbe dovuto e potuto attivarsi per limitarli.

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