È revocabile ex art. 2901 cod. civ. il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ. posto in essere dal costituente – inadempiente all’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie agente in revocatoria – in favore della figlia avuta dalla seconda moglie, affetta da una grave disabilità mentale: la scientia damni in capo al costituente si desume in ragione della tempistica dell’atto dispositivo, successivo alla notifica del pignoramento, mentre l’eventus damni sussiste per essersi il costituente spogliato di tutti gli immobili di sua proprietà e non avere dimostrato la titolarità di un patrimonio residuo idoneo a garantire il soddisfacimento del predetto credito.

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