Giovedì 3 marzo è stato bocciato l’emendamento con cui si intendeva sopprimere la riforma del catasto, presentato dalle forze politiche di centrodestra in commissione Finanze alla Camera. La riforma voluta dall’esecutivo resta; tuttavia la maggioranza si è spaccata con FI, Lega e Fdi, che hanno votato in favore della proposta di soppressione. I voti contrari sono stati 22, i favorevoli 23.

La strada della riforma è quella della delega al Governo, e l’articolo 6 della riforma fiscale prevede infatti i “Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati”.

Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali fissati dall’articolo 1 del medesimo testo, anche quelli dettati dall’articolo 6, finalizzati a modificare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale, con l’obiettivo di modernizzare gli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati.

La lettera a) dell’articolo 6 delega l’esecutivo a prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

  • gli immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita;
  • i terreni edificabili accatastati come agricoli;
  • gli immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività.

La lettera b) delega il Governo a prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari.

Il Governo è stato inoltre delegato a prevedere, tramite decreti legislativi, l’integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i quattro princìpi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo 6:

  1. prevedere che le informazioni rilevate (secondo i princìpi di cui allo stesso comma) non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali né, comunque, per finalità fiscali;
  2. attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato;
  3. prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
  4. prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi rispetto alla destinazione, all’utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.
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