La sentenza della Cassazione n. 10521/2024 ha definito che alla parte che decade dalla possibilità di valersi dell’ azione impugnativa, non è preclusa l’ impugnativa già introdotta a prescindere dal vizio viandante. Questa legge indica che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l’ approvazione del bilancio dell’ esercizio successivo.

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