Nella società a responsabilità limitata, l’art. 2473 c.c. comma 1, dispone che sia l’atto costitutivo a determinare le ipotesi di diritto di recesso del socio e le relative modalità di esercizio. La disposizione, non ponendo limiti o condizioni all’autonomia statutaria, consente l’esercizio del diritto di recesso non solo a fronte di deliberazioni o decisioni modificatrici dell’atto costitutivo, ma per qualsiasi altra ragione.

A tutela delle minoranze, si individuano poi alcune cause di recesso di carattere inderogabile. In particolare, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito: (i) al cambiamento dell’oggetto e del tipo di società; (ii) alla sua fusione o scissione; (iii) alla revoca dello stato di liquidazione; (iv) al trasferimento della sede all’estero; (v) alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo; (vi) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci. Non solo ma accanto a tali ipotesi, il legislatore ha poi previsto tre ulteriori ipotesi di recesso dalla società funzionali ad assicurare l’esigenza del socio a non essere vincolato in perpetuo nella compagine sociale. In particolare, in caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l’atto costitutivo può poi prevedere un preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno.

Inoltre, qualora l’atto costitutivo preveda l’intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento degli organi sociali di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso. Infine, il diritto di recesso compete al socio in caso di esclusione del diritto di opzione in sede di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti.

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, il quale è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società e può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è allora effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

(Visited 1 times, 1 visits today)