La commissione Tributaria Regionale di Milano (Commissione Tributaria Regionale di Milano, 29 marzo 2018) ha stabilito che il conferimento da parte di alcune società dei propri rispettivi patrimoni in un trust di scopo liquidatorio, non sconta l’imposta sulle successioni e donazioni, in quanto non realizza alcun trasferimento di beni e diritti con conseguente arricchimento, né si può ritenere che l’art. 2, co. 47 ss., D.L. n. 262/2006 abbia istituito un’autonoma imposta sulla costituzione dei vincoli di destinazione.

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