In materia di Superbonus e di altri incentivi fiscali edilizi, l’amministratore di condominio ha l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate ogni anno le spese che beneficiano di detrazioni o deduzioni sostenute nel corso dell’annualità precedente da ciascun condomino. Si tratta di un obbligo ulteriore rispetto alla eventuale comunicazione della cessione del credito o dell’opzione dello sconto in fattura, finalizzato alla precompilazione della dichiarazione dei redditi dei singoli condomini.

Un adempimento fiscale di particolare rilevanza per l’amministratore di condominio e i relativi condomini è rappresentato dalla c.d. Comunicazione relativa ai lavori edilizi realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali di cui al D.M. del Ministero Economia e Finanze del 1 dicembre 2016, che sancisce l’obbligo per l’amministratore di inoltrare all’Agenzia delle Entrate, entro il termine del 28 febbraio (per il 2022 il termine è prorogato al 16 marzo), una comunicazione telematica – le cui modalità ex art. 3 D.M. sono stabilite da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – indicante le spese edilizie sostenute nel corso dell’annualità precedente da ciascun condomino relativamente alle parti comuni del Condominio.

Il D.M. in esame, tuttavia, non stabilisce espressamente le conseguenze cui va incontro l’amministratore che ometta tale adempimento, che vanno ricercate nella disciplina riguardante la c.d. dichiarazione dei redditi precompilata, il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, che  all’art. 3, anche in modifica dell’art.78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, detta una disciplina per cui vi sono dei terzi – tali in quanto diversi dal contribuente – tenuti a rendere all’Autorità finanziaria dichiarazioni relative alle spese che il contribuente ha effettuato, cosicché l’Agenzia delle Entrate sia in grado di predisporre la dichiarazione dei redditi c.d. “precompilata” relativa al contribuente, con annessi i relativi controlli sulla base imponibile, detrazioni e deduzioni.

Dal novello art. 78, L. n. 413/1991, così come modificato dall’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, emerge in particolare che “… i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all’Agenzia dell’entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: … Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, … nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale … trasmettono all’Agenzia delle entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati”.

In caso di inosservanza degli obblighi relativi a tali elenchi, il comma 26 sancisce che “si applica la sanzione di cento euro per ogni comunicazione … con un massimo di euro 50.000 per soggetto terzo. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza di cui ai commi 25 e 25- bis, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza di cui ai commi 25 e 25-bis, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000”.

Inoltre, l’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014, sancisce un pari onere in capo ad ulteriori “terzi”, sempre con riguardo a spese effettuate dai contribuenti e che beneficiano di incentivi fiscali: “… le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie … i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, … inviano i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015”.

Sostanzialmente, questo significa che il meccanismo già visto in sede di L. n.413/1991 è riproposto anche per altri soggetti, parimenti terzi rispetto al contribuente, tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese detraibili o deducibili che il contribuente abbia sostenuto presso di loro.

Quanto alle spese che danno diritto a incentivi fiscali ma che non rientrano tra quelle indicate ai comma 1 e 3, lo stesso art. 3, al comma 4 stabilisce che “Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono individuati i termini e le modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle indicate nei commi 1, 2 e 3”.

Perciò, mentre i commi 1 e 3 dell’art. 3, D.Lgs. n. 175/2014 elencano tassativamente le ipotesi in cui alcuni soggetti sono tenuti a comunicare all’Ag. Entrate le spese deducibili o detraibili che dei contribuenti abbiano affrontato, ricalcando l’art. 78 L. n. 413/1991, al fine consentire all’Ente di predisporre la dichiarazione dei redditi c.d. “precompilata”, il comma 4 introduce una sorta di clausola generale, sancendo che soggetti ulteriori possono essere onerati di analoghi obblighi di comunicazione relativi a spese affrontate dai contribuenti che danno diritto a benefici fiscali, da individuarsi mediante un D.M. del Ministero dell’Economia.

Anche in questi ultimi casi, la sanzione comminata nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati è di contenuto analogo a quella già prevista dalla l. n. 413/1991, giacché il comma 5 bis dell’art. 3 D.Lgs. n. 175/2014 aggiunge che “In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall’art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000”. Per giunta, la norma prevede espressamente una deroga all’art. 12 d. lgs. 472/1997 (Si tratta della normativa che regola il concorso tra violazioni tributarie): perciò, anche in caso di molteplici violazioni tributarie, in applicazione del c.d. “cumulo materiale” delle pene, la sanzione complessiva sarà data dalla somma aritmetica delle singole sanzioni, salvo il tetto massimo di legge.

Alla luce di quanto visto, poiché l’amministratore che non effettua la comunicazione relativa alle spese edili sostenute dai condomini va incontro alle sanzioni richiamate e, siccome esse sono pari ad € 100 per ogni comunicazione omessa, ritardata o errata, occorre domandarsi se per comunicazione debba intendersi l’intero documento da trasmettersi nel modello in formato “.dcm” ovvero se costituisca un’autonoma comunicazione quella riferita a ciascun subalterno dell’edificio. Poiché il modello predisposto dall’Agenzia delle Entrate è strutturato per subalterni, pare preferibile questa seconda interpretazione, con la conseguenza che la sanzione base dovrà essere moltiplicata per il numero dei subalterni che compongono il condominio.

Non sembra poi che da tali omissioni possa derivare la perdita del beneficio fiscale maturato in capo ai condomini. Ciò in quanto la normativa, espressamente finalizzata alla sola precompilazione della dichiarazione dei redditi, non prevede alcuna espressa decadenza. In effetti, di norma il diritto tributario non sottopone la spettanza o meno di crediti fiscali a simili adempimenti formali, bensì all’effettiva e sostanziale sopportazione delle spese detraibili. Peraltro, l’adempimento spetta ad un soggetto terzo e il contribuente non sembra poter perdere il credito fiscale per una condotta altrui.

Tuttavia, nel caso di omessa dichiarazione, il condomino-contribuente si ritroverebbe una dichiarazione precompilata priva dell’importo delle spese detraibili, rendendosi necessaria una modifica del modello precompilato, con perdita del beneficio dell’esenzione da controlli fiscali e con conseguente probabilità di una verifica dell’Ag. Entrate.

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