Il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il decreto che fissa i tetti massimi di spesa per il superecobonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, per gli interventi di efficienza energetica ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.

Il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Per tutti i costi non previsti nel decreto quindi si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.

Pronto il decreto del Ministro della Transizione Ecologica che definisce i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell’asseverazione della congruità per il superecobonus 110% e, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fattura e cessioni del credito, per gli interventi di efficienza energetica agevolati ammessi all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate. Con il provvedimento, approvato in attuazione della legge di Bilancio 2022 (l. 234/2021), vengono aggiornati i massimali individuati dal decreto MISE del 6 agosto 2020, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Il testo definitivo del decreto stabilisce che i massimali non comprendono l’IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
Nello specifico quanto segue:
I nuovi massimali si riferiscono alle seguenti tipologie di intervento:
– interventi di riqualificazione energetica;
– strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
– strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
– strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
– sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
– installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
– impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
– impianti con micro-cogeneratori;
– impianti con pompe di calore;
– impianti con sistemi ibridi;
– impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
– impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
– installazione di tecnologie di building automation;
– impianto fotovoltaico;
– sistema di accumulo dell’energia elettrica;
– infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Massimali di spesa
Il nuovo prezziario è valido ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese per gli interventi di efficienza energetica ammissibili al superecobonus 110% e, nei casi di cessione del credito e sconto in fattura, all’ecobonus “ordinario”, al bonus casa 50% e al bonus facciate.
Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle CCIAA competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.
Per tutti gli interventi, l’asseverazione sulla congruità della spesa deve essere redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici.
Qualora i costi specifici per tipologia di intervento sostenuti siano maggiori di quelli massimi ammissibili definiti dal decreto, la detrazione è applicata entro i predetti limiti massimi.
I massimali saranno aggiornati entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull’andamento delle misure di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio e dei costi di mercato.
Il decreto entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

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