Superbonus 110%: la responsabilità dei professionisti

Quali sono le principali problematiche che – soprattutto in un’ottica futura – coinvolgeranno i professionisti/tecnici che si occupano del Superbonus 110%, da un lato, e i committenti, dall’altro.

La disciplina del Superbonus 110%, introdotta sta dando grande slancio al settore delle costruzioni e pone i professionisti che operano nel settore tecnico-edile al centro e quale fulcro di una serie di verifiche ed attestazioni sui presupposti per accedere alle agevolazioni. Tali attività spaziano dalla verifica della conformità urbanistica alla idoneità dell’immobile e del committente fino ad orientare quest’ultimo sulle spese detraibili con la verifica dei massimali, per non dimenticare la duplice verifica, sia durante i lavori che alla fine degli stessi, in ordine al rispetto dei requisiti tecnici richiesti e della congruità della spesa sostenuta.

In questi casi il professionista potrebbe essere chiamato a rispondere in sede civile, amministrativa e penale del danno causato da solo o in solido con l’impresa, dal momento che l’articolo 2055 c.c. stabilisce che, se un fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in via tra loro solidale a risarcire il danno nei confronti del cliente/committente. Ne deriva che:

– Ingegneri;

– Architetti;

– Geometri;

– Costruttori;

– Fornitori;

– Commercialisti che rilasciano il visto di conformità,

potrebbero essere solidalmente responsabili se a loro è imputabile il danno. In particolare, l’articolo 121 del decreto rilancio stabilisce che, nel caso in cui vengano meno anche in via parziale i requisiti che garantivano ai soggetti beneficiari (di norma, il committente) il diritto al superbonus, l’Agenzia delle Entrate provveda al recupero nei loro confronti dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante, maggiorato di interessi (4% all’anno) e sanzioni tributarie (30% dell’importo non versato, ridotta alla metà in caso di ravvedimento entro 90 giorni nell’ipotesi più favorevole).

In primo luogo, è quindi il committente o, meglio, il soggetto beneficiario a subire il recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, ma tale recupero si potrebbe estendere ai professionisti e alle imprese se venissero riconosciuti corresponsabili dell’evento dannoso; in altre parole, il comma VI dell’articolo 121 legittima l’Agenzia delle Entrate ad agire anche nei confronti di soggetti diversi dal contribuente, quali responsabili in via solidale, nell’ipotesi in cui i soggetti che intervengono nei lavori (denominati “fornitori”) abbiano concorso nella violazione.

Come sappiamo, numerosi sono i soggetti che intervengono nei lavori: il progettista strutturale e quello architettonico, il collaudatore, l’impresa e il professionista fiscale.

Va detto che l’ipotesi di “concorso nella violazione” di professionisti ed imprese descritta dall’articolo 121 potrebbe ricorrere in quei casi (che spero saranno una minoranza) di connivenza e palese malafede, mentre potrebbe essere meno infrequente il caso di un errore commesso in buona fede dal professionista.

Inoltre il tecnico incaricato risponde nei confronti del committente.

In questo caso il professionista potrebbe, però, subire una causa civile da parte del committente, che ha perso il superbonus oltre ad essere gravato delle sanzioni fiscali.

Venendo a questo rischio il professionista dovrà operare con prudenza e perizia per quanto riguarda la propria parte specialistica, ma dovrà anche cercare di mantenere un minimo di controllo su tutta la pratica; fondamentale è la sinergia tra i soggetti coinvolti, il progettista strutturale e quello architettonico, il collaudatore, l’impresa e il professionista fiscale (che attesta la regolarità dei crediti fiscali oggetto di cessione), perché un errore dell’uno di fatto coinvolge anche l’altro.

D’altro canto, se è vero che il tecnico incaricato potrebbe essere esposto a pretese risarcitorie da parte del committente per il mancato riconoscimento del Superbonus, è anche vero che tali pretese andranno dimostrate in giudizio, mediante applicazione delle norme sull’inadempimento della prestazione intellettuale.

Riassumendo, in ipotesi di irregolarità il primo a subirne le conseguenze è il committente, che rischia di perdere del tutto o in parte il beneficio fiscale del Superbonus.

Sono molteplici i controlli a cui può essere sottoposta la pratica; eventuali problematiche potrebbero emergere sotto il profilo:

– mancanza dei requisiti soggettivi in capo al beneficiario;

– mancanza dei requisiti tecnici-prestazionali degli interventi;

– errata attestazione degli stessi da parte del tecnico;

– errata attestazione della congruità della spesa per irregolarità urbanistiche o edilizie preesistenti, eccetera.

Con riferimento, infine, ai controlli di natura tecnica e fiscale e previsto che l’ENEA li effettui a campione in una percentuale che non supera lo 0,5 delle richieste, dando priorità agli interventi che godono del bonus 110% e a quelli che prevedono una spesa maggiore.

Mentre, dal lato fiscale i poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate si estendono al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si è presentata la dichiarazione dei redditi con l’ultima rata di beneficio.

Esempio: lavori nel 2022 con recupero di somme in 5 rate annuali a partire dalla dichiarazione 2023 per i redditi 2022; ultima dichiarazione con agevolazioni 2027 per i redditi 2026; scadenza poteri di controllo dell’Agenzia delle Entrate: 31 dicembre 2032.

Invece, nell’ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura la notifica dell’atto di recupero da parte dell’agenzia delle entrate potrà essere effettuata entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

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2022-03-09T13:33:06+01:00
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