Superbonus e bonus edilizi: i casi in cui è possibile lo sconto in fattura o la cessione del credito

Il divieto di sconto in fattura e cessione dei crediti derivanti dal superbonus e dai bonus edilizi minori, entrato in vigore il 17 febbraio 2023, è pieno di dettagli ed eccezioni. Se non si rientra in tali deroghe, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi, con la conseguenza che, se non si ha capienza fiscale sufficiente, l’importo eccedente andrà perso.
Per il superbonus, le deroghe al divieto di cessione del credito/sconto in fattura sono individuate all’art. 2 c. 2.
In particolare, per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini, è ancora possibile optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.
Per gli interventi effettuati dai condomini, invece, il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito è ancora consentito qualora entro il 16 febbraio 2023 risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA.
Nel caso invece di interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, il blocco non si applica nel caso in cui al 16 febbraio 2023 risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Piani di recupero e di riqualificazione urbana
Nelle aree classificate come zone sismiche 1, 2 e 3, inoltre, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito rimangono possibili per gli interventi compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati che:
– concorrano al risparmio energetico e all’adeguamento sismico dei fabbricati interessati;
– abbiano contenuti progettuali di dettaglio attuabili a mezzo di titoli semplificato;
– alla data del 17 febbraio 2023 risultino approvati dalle amministrazioni comunali.
Per i bonus minori diversi dal superbonus, le eccezioni allo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito sono invece indicate al comma 3, sempre dell’articolo 2.
In tal caso, la facoltà di optare per lo sconto in fattura e per la cessione del credito resta consentita qualora in data anteriore al 17 febbraio 2023 (quindi se entro il 16 febbraio 2023 compreso) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario.
Interventi in edilizia libera
Per gli interventi in edilizia libera (come, ad esempio, sostituzione finestre e caldaie), invece, le opzioni sconto in fattura/cessione del credito sono ancora possibili in tre casi.
Prima ipotesi: qualora i lavori siano iniziati prima del 17 febbraio 2023.
Seconda ipotesi: nel caso in cui i lavori non siano iniziati al 17 febbraio 2023, è possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito o qualora al 17 febbraio 2023 sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori.
Terza ipotesi: qualora al 17 febbraio 2023 i lavori non siano iniziati e non risultino versati acconti, per poter fruire del meccanismo sconto in fattura/cessione del credito deve essere attestato sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che la data dell’avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori è antecedente al 17 febbraio 2023.
Ulteriori deroghe sono previste per:
– il bonus ristrutturazione al 50%, per l’acquisto o la realizzazione di box e posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune;
– il bonus ristrutturazione al 50%, per l’acquisto di abitazioni poste in edifici interamente ristrutturati da impresa di costruzione;
– il sismabonus acquisti, per l’acquisto di abitazioni antisismiche realizzate, nei Comuni delle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare mediante la demolizione e ricostruzione di interi edifici.
Per questi bonus, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito restano possibili qualora in data antecedente al 17 febbraio 2023, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi.
È inoltre sempre possibile esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito sconto in fattura, indipendentemente dalla data di avvio dei lavori (sia ante che post 17 febbraio 2023), per il bonus 75% per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche.
Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito può essere ancora fruito anche per i seguenti interventi:
– per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, per i quali il superbonus 110% si applica fino al 2025;
– per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022.
La facoltà di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito rimane possibile anche nel caso di varianti.
Come infatti chiarito dall’articolo 2-bis, dette opzioni sono consentite anche qualora, successivamente al 17 febbraio 2023, vengano presentate delle varianti alla CILAS o al diverso titolo edilizio richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire.
Per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, non è rilevante neppure l’eventuale nuova deliberazione assembleare di approvazione della suddetta variante.
Pertanto, per valutare se si può optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, si deve considerare la data originaria di presentazione della CILAS o di altro titolo abilitativo (e non alle variazioni successive) e, per gli interventi effettuati dai condomini, la deliberazione assembleare di approvazione dei lavori.
Se non si rientra nelle eccezioni, i bonus edilizi possono essere utilizzati unicamente in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Ciò ha due conseguenze.
La prima: deve essere verificata la capienza fiscale.
Ciascun contribuente, infatti, ha diritto a detrarre annualmente la quota del bonus edilizio spettante nei limiti dell’imposta dovuta per l’anno in questione. L’importo eccedente non può essere richiesto a rimborso né conteggiato in diminuzione dell’imposta dovuta per l’anno successivo.
Cio ad esempio, se nel 2023 si effettui un intervento di manutenzione straordinaria di un immobile di proprietà (titolo edilizio presentato dopo il 17 febbraio 2023), per un importo lavori di 86.000 euro. Per tale intervento può fruire del bonus ristrutturazioni 50% di cui all’articolo 16-bis del TUIR.

La detrazione totale spettante è pari a 43.000 euro (86.000×50%), da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (incentivo annuo 4.300 euro).
Se, in tutti gli anni dell’incentivo, si ha una capienza fiscale minore di 4.300 (ad esempio, 4.000 euro), la parte residua della quota annua detraibile (nel nostro caso, 300 euro) non potrà essere recuperata in alcun modo.
Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente.
La seconda: esclusione della possibilità di fruire dei bonus edilizi dei contribuenti titolari esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i forfetari, a meno non siano posseduti altri redditi assoggettati a IRPEF (quali redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi).
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2023-04-21T12:21:57+02:00
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