Con riferimento al Trust ed alla possibilità che questo istituto sia revocato, occorre fare sempre riferimento al momento in cui lo stesso viene realizzato e soprattutto gli scopi che lo connaturano.
Il Tribunale di Mantova, con sentenza del 19 febbraio 2018, ha specificato che l’azione revocatoria ex art. 2901 cod. civ. è esercitabile laddove il conferimento dei beni in un trust familiare siano stati posti in essere dal disponente, successivamente al rilascio di una fideiussione a vantaggio di una società. La banca creditrice, agendo in revocatoria,  desumeva la scientia damni, requisito soggettivo richiesto (in considerazione della natura gratuita del trust), in quanto era stato accertato che il disponente era amministratore delegato della debitrice principale.
L’eventus damni sussisteva nel fatto che il disponente aveva peraltro conferito in trust il proprio intero patrimonio immobiliare. Pertanto quest’ultimo non era stato in grado di dimostrare di avere sostanze residue atte a soddisfare le ragioni della banca. A nulla rilevava poi la circostanza che in trust fosse stato conferito un immobile gravato da ipoteca a favore di un terzo creditore

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