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Il vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod. civ. volto a soddisfare l’esigenza abitativa dei due figli del costituente non può intendersi costituito per un interesse meritevole di tutela qualora riguardi oltre venti unità immobiliari, molto sovrabbondanti rispetto all’esigenza abitativa.

Siffatto vincolo di destinazione è revocabile ex art. 2901 cod. civ. dalla moglie separata del costituente, la quale anteriormente alla costituzione del vincolo aveva domandato nel giudizio di separazione l’assegno di mantenimento: la scientia damni in capo al costituente sussiste in re ipsa, mentre l’eventus damni sussiste per avere il costituente grandemente ridotto il proprio patrimonio, a nulla rilevando che egli abbia poi ceduto alcuni immobili alla moglie separata in forza di accordo transattivo, in quanto tale cessione lasciava inalterato il credito relativo all’assegno di mantenimento, maturato sino alla cessione stessa. (Corte d’Appello Roma – 17 gennaio 2023)

 

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