Dichiarazione conformità oggettiva catastale: non necessaria se il fabbricato da vendere non è completato

Qualora un edificio sia stato edificato a rustico e accatastato, ma non completato negli impianti e nelle dotazioni interne necessarie per il rilascio del certificato di agibilità, non può predicarsi “esistente” ex art. 23, c.1 bis, L. n. 52/1985.

Pertanto, nel caso in cui tale immobile sia oggetto di un contratto preliminare di compravendita cui non sia seguita la stipula del definitivo e, dunque, sia stato promosso giudizio ai fini dell’emissione di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., l’eventuale assenza della suddetta dichiarazione è, all’uopo, irrilevante (Tribunale Milano, n. 310/2024).

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