Il cd. “danno da vacanza rovinata”, disciplinato dall’art. 46 del D.Lgs 79/2011 (Codice del Turismo), è il pregiudizio rappresentato dal disagio e dall’afflizione subiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza, come occasione irripetibile di svago e di riposo conforme alle proprie aspettative, inquadrabile come voce di danno non patrimoniale, da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale consistente nel caso specifico nel pregiudizio economico conseguente allo smarrimento del bagaglio; esso deriva dall’inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c. e tale da superare una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso, con apprezzamento di fatto del giudice di merito (Trib. Siracusa, sent. n. 356 del 15 febbraio 2024).